DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI NELLA COSTITUZIONE
L'ARTICOLO 30 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 30 DELLA COSTITUZIONE
L'art.30 della Costituzione italiana recita:
"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità."
DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI
L'art.30 della Costituzione pone a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.
Se da una parte quello di mantenere, istruire ed educare i figli è un dovere per entrambi i genitori, esso è anche un diritto del quale nessuno dei due genitori può essere privato se non in casi particolari e nell'interesse del figlio stesso.
Ad esempio, nel caso di un genitore violento che abusa dei mezzi di correzione nei confronti del figlio, il giudice può disporre il suo allontamento dalla famiglia.
DIRITTI DEI FIGLI LEGITTIMI, NATURALI ED ADOTTATI
Si chiamono figli legittimi i figli nati dai due coniugi durante il matrimonio.
Esempio: Luca e Fabiola si sposano e dopo qualche tempo, dalla loro unione nasce Cinzia: Cinzia è una figlia legittima perché nata durante il matrimonio.
Sono detti figli naturali i figli nati fuori del matrimonio.
Esempio: Luca e Fabiola decidono di andare a convivere senza sposarsi. Dalla loro unione nasce Cinzia: Cinzia è una figlia naturale perché nata fuori del matrimonio.
Vediamo un altro esempio: Luca e Fabiola sono sposati. Durante il loro matrimonio, Luca ha una relazione con un'altra donna dalla quale nasce un figlio, Marco. Marco è un figlio naturale perché nato al di fuori del matrimonio.
L'art.30 della Costituzione pone su un piano di uguaglianza i figli legittimi e quelli naturali: il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, sussiste nei confronti di entrambi.
Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che è compito della legge assicurare, ai figli nati fuori del matrimonio, ogni tutela giuridica e sociale: tale tutela non può, in alcun caso, andare a ledere i diritti della famiglia leggittima.
I minori possono essere anche adottati da entrambi i coniugi, sia nel caso in cui essi non abbiano altri figli che in caso contrario: i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi.
RICERCA DELLA PATERNITA'
L'ultimo comma dell'art.30 della Costituzione riconosce il diritto alla ricerca della paternità i cui limiti devono essere stabiliti dalla legge.
In altre parole viene riconosciuto il diritto di effettuare ricerche, mediante le normali pratiche medico-giuridiche, per stabilire la paternità naturale di un soggetto: tale diritto spetta sia al padre che al figlio.