PENDENZA DELLA CONDIZIONE
STADI DELLA CONDIZIONE
STADI DELLA CONDIZIONE
La condizione passa attraverso due stadi:
- la pendenza;
- l'avveramento o la mancanza.
CONDIZIONE PENDENTE
Si parla di condizione pendente (condicio pendent) quando non è ancora certo se la condizione si verificherà o meno.
Quando la condizione è pendente:
- se si tratta di condizione sospensiva, nulla è dovuto, in quanto non si sa se l'evento futuro ed incerto si verificherà o meno. Esempio: Tizio si impegna a dare a Caio 1.000 euro se entro la fine del mese supererà l'esame di diritto. Fino a quando Caio non dà l'esame di diritto, la condizione è pendente, e Tizio non deve nulla a Caio;
- se si tratta di condizione risolutiva, chi ha acquistato il diritto può esercitarlo poiché ciò che si è promesso è dovuto subito. Esempio: Tizio regala un auto a Caio che dovrà restituirla se non conseguirà la laurea. Caio ha subito il diritto di avere la macchina.
In entrambi i casi vi è una parte che esercita un diritto e l'altra che non lo esercita, ma che ha la speranza di poterlo esercitare. Per questa ragione la legge riconosce, a chi vanta un'aspettativa, la facoltà di compiere atti conservativi.
AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE
Quando l'evento previsto si verifica nel tempo stabilito si parla di condizione avverata (condicio existit). In questo caso:
- se si tratta di condizione sospensiva, il negozio diventa efficace. Esempio: Tizio si impegna a dare a Caio 1.000 euro se entro la fine del mese supererà l'esame di diritto. Nel caso in cui Caio, entro la fine del mese, supera l'esame di diritto, la condizione si avvera e Tizio è tenuto a dare quanto promesso.
- se si tratta di condizione risolutiva, il negozio si risolve, cioè è come se non fosse mai esistito. Esempio: Tizio permette a Caio di abitare in un suo appartamento fino a quando nella casa di Caio non saranno finiti i lavori di restauro. Quando i lavori nella casa di Caio sono ultimati, essendosi verificata la condizione, Caio restituisce l'appartamento a Tizio e il negozio concluso è come se non fosse mai esistito.
MANCANZA
Come situazione opposta si ha il caso in cui è ormai certo che la condizione non si avvererà: si parla in questo caso di mancanza della condizione (condicio deficit).
In questo caso:
- se si tratta di condizione sospensiva, il negozio è come se non fosse mai sorto. Esempio: Tizio si impegna a dare a Caio 1.000 euro se entro la fine del mese supererà l'esame di diritto. Nel caso in cui Caio, entro la fine del mese, non supera l'esame di diritto, Tizio non deve nulla a Caio;
- se si tratta di condizione risolutiva, il negozio continua a produrre i suoi effetti. Esempio: Tizio permette a Caio di abitare in un suo appartamento fino a quando nella casa di Caio non saranno finiti i lavori di restauro. Se a seguito di una modifica delle norme sulle concessioni edilizie, Caio non riesce ad ottenere le licenze per il restauro, egli continua a stare nell'appartamento di Tizio.
RETROATTIVITA' REALE
Il verificarsi della condizione sospensiva o risolutiva ha effetto retroattivo.
Quindi, se il negozio giuridico prevede una condizione sospensiva ed essa si verifica, gli effetti è come se fossero stati prodotti dal momento della conclusione del negozio e non dal momento in cui si è verificata la condizione.
Esempio: Tizio compra un appartamento in data 1° agosto e il contratto prevede una condizione sospensiva. La condizione si verifica in data 1° novembre dello stesso anno. Tizio è come se fosse proprietario dell'immobile dal 1° agosto. Se egli, nel lasso di tempo intercorso tra il 1° agosto e il 1° novembre, ha venduto l'immobile, l'alienazione è valida in quanto egli era da considerarsi già proprietario di esso e poteva, quindi, disporne.
Allo stesso modo, se il negozio prevede una condizione risolutiva ed essa si verifica, il negozio è come se non fosse mai esistito.
Esempio: Tizio compra un appartamento in data 1° agosto e il contratto prevede una condizione risolutiva. La condizione si verifica in data 1° novembre dello stesso anno. Tizio è come se non fosse mai stato proprietario dell'immobile. Ora ipotizziamo che, nel lasso di tempo intercorso tra il 1° agosto e il 1° novembre, Tizio abbia venduto l'immobile. Poiché lui non era da considerarsi proprietario dell'immobile, neppure colui che l'ha comprato diventa proprietario del bene.
Questa retroattività è detta retroattività reale o esterna o assoluta.