PRESTAZIONI IMPOSTE SOLAMENTE DALLA LEGGE
L'ARTICOLO 23 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 23 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
L'art.23 della Costituzione italiana recita:
"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."
PRESTAZIONI IMPOSTE PER LEGGE
L'art.23 della Costituzione stabilisce che qualsiasi prestazione può essere imposta dallo Stato solamente in forza di una legge. La norma quindi prevede una riserva di legge.
Spetta alla legge stabilire quali sono i soggetti della prestazione, come la stessa vada quantificata ed adempiuta.
La norma si applica:
- sia alle prestazioni personali;
- che alle prestazioni patrimoniali.
Sono prestazioni personali quelle che consistono in un obbligo di fare.
Esempio: l'obbligo di far parte di una giuria popolare, l'obbligo di testimoniare in un processo, sono prestazioni personali. In passato, anche l'obbligo di prestare il servizio militare costituiva una prestazione personale.
Sono prestazioni patrimoniali quelle che consistono in un obbligo di dare qualcosa.
Esempio: il pagamento delle imposte rappresenta la tipica prestazione patrimoniale.
OBIETTIVI DELLA NORMA
Obiettivo dell'art.23 è quello di evitare eventuali soprusi, soprattutto da parte del potere esecutivo, imponendo delle prestazioni in maniera del tutto arbitraria.