LIBERTA' DI RIUNIONE
L'ART.17 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 17 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
L'art.17 della Costituzione italiana recita:
"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica."
DIRITTI DELLA SFERA PUBBLICA
Con l'art.17 della Costituzione si entra nei cosidetti diritti della sfera pubblica, cioè quei diritti che tutelano la sfera sociale dell'individuo.
NOZIONE DI RIUNIONE
L'art.17 della Costituzione italiana riconosce il diritto dei cittadini di riunirsi liberamente.
Tale articolo, però, non contiene una definizione di riunione, espressione con la quale, secondo la dottrina, si deve intendere la contemporanea presenza di più persone in un dato luogo per uno scopo comune che può essere sociale, culturale, politico, ecc...
Rientrano nella nozione di riunione anche:
- i cortei;
- le manifestazioni;
- le processioni religiose;
- i convegni.
LIMITI ALLA LIBERTA' DI RIUNIONI
Unico limite posto dalla Costituzione alla libertà di riunione è che avvenga pacificamente e senza armi, cioè senza nessuno strumento utilizzabile per l'offesa della persona. Rientrano nel concetto di armi anche bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche.
Chiaramente, tale limite viene posto al fine di tutelare l'ordine pubblico.
Le norme penali vietano anche l'uso di caschi protettivi e di altri strumenti che rendono difficile il riconoscimento della persona.
RIUNIONI IN LUOGHI PRIVATI, IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO E IN LUOGHI PUBBLICI
In base al luogo nel quale si tiene la riunione distinguiamo:
- riunioni in luoghi privati;
- riunioni in luoghi aperti al pubblico;
- riunioni in luoghi pubblici.
Sono luoghi privati quei luoghi destinati al godimento esclusivo dei privati. Ad esempio: il domicilio di un individuo, i locali di una attività industriale
o artigianale.
Per le riunioni in luoghi privati non vi è bisogno di dare nessun preavviso alle autorità competenti.
Sono luoghi aperti al pubblico quei luoghi privati nei quali il proprietario può consentire l'accesso a determinate condizioni come
ad esempio solo ai possessori di una tessera, o a chi paga il biglietto o solamente ai soci. Sono luoghi privati aperti al pubblico, ad esempio, le palestre, i cinema, i teatri, le discoteche, i bar, le
aule di una università.
Anche per le riunioni in luoghi aperti al pubblico non vi è bisogno di dare nessun preavviso alle autorità.
Sono luoghi pubblici quei luoghi nei quali chiunque può accedere liberamente come una via o una piazza.
Nel caso di riunioni in luoghi pubblici è richiesto il preavviso.
PREAVVISO
Il preavviso non costituisce un'autorizzazione, ma serve esclusivamente per permettere alle autorità competenti di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza.
Proprio per questa ragione, in caso di mancato preavviso le norme di pubblica sicurezza possono prevedere la responsabilità penale nei confronti dei promotori della riunione, ma la riunione di per sè non è da considerarsi illegittima.
D'altra parte l'autorità può vietare la riunione solamente per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Il divieto deve essere motivato ed è impugnabile davanti al giudice.
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
L'art.18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) prevede che i promotori di una riunione ne diano avviso, almeno 3 giorni prima, al Questore.
Inoltre, sempre tale articolo, impone l'obbligo di preavviso sia nel caso di riunioni in luogo pubblico, che in caso di riunioni in luogo aperto al pubblico ed anche nel caso di riunioni che, sebbene indette in forma privata, per il luogo in cui saranno tenute, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto, hanno carattere di riunione non privata.