LA GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE
L'ARTICOLO 25 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 25 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
L'art.25 della Costituzione italiana recita:
"Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge."
DIRITTI RICONOSCIUTI DALL'ARTICOLO 24 DELLA COSTITUZIONE
L'art.25 della Costituzione stabilisce tre principi estremamente importanti nell'ambito della giustizia, ovvero:
- il principio del giudice naturale precostituito;
- il principio dell'irretroattività delle norme penali;
- il principio della riserva di legge per le misure di sicurezza.
Tali principi riguardano tutti gli individui: sia cittadini, sia stranieri che apolidi.
Essi hanno un duplice scopo:
- evitare possibili abusi da parte dei pubblici poteri nell'ambito dei procedimenti penali;
- fare in modo che tutti siano in grado di sapere quali fatti sono vietati dalla legge.
GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO
Si chiama giudice naturale il giudice al quale, in base a quanto stabilisce la legge, spetta di decidere in un giudizio.
La legge stabilisce le regole per l'individuazione del giudice competente in maniera oggettiva e sulla base di criteri fissati prima che sorga la questione oggetto di giudizio.
Ad esempio, in caso di furto a decidere è il tribunale territorialmente competente, cioè il tribunale competente in base al luogo dove è stato commesso il furto.
Invece, in caso di incidente stradale, dipende dall'importo del sinistro e dal territorio: se il danno è di importo contenuto, il procedimento si svolte davanti al giudice di pace del luogo dove si è verificato l’incidente. In caso contrario davanti
al tribunale monocratico (cioè formato da un solo giudice) sempre del luogo dove si è verificato l'incidente.
L'art.25 della Costituzione, quindi, stabilisce che a giudicare è sempre il giudice naturale, sulla base di criteri precisi, oggettivi e già stabiliti dalla legge. Tutto questo al fine di evitare che la scelta del giudice sia fatta in modo arbitrario e si possano verificare quelle situazioni tipiche degli stati totalitari dove vengono costituiti dei tribunali speciali con il preciso scopo di giudicare determinati imputati: chiaramente questo strumento viene utilizzato per condannare gli oppositori del regime senza che questi possano avere alcuna tutela.
IRRETROATTIVITA' DELLE NORME PENALI
Il secondo comma dell'art.25 stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge già entrata in vigore al momento in cui il reato è commesso.
L'intendo della norma è quello di evitare che si possa punire qualcuno in base ad una norma creata appositamente e, al tempo stesso, consentire a tutti di conoscere quali comportamenti sono puniti dalla legge.
RISERVA DI LEGGE PER LE MISURE DI SICUREZZA
Per concludere, l'art.25 chiarisce che spetta alla legge stabilire in quali casi si possono applicare le misure di sicurezza, cioè quei provvedimenti adottati nei confronti di chi ha commesso un reato ed è considerato pericoloso.
Tali misure si possono sommare alla pena principale o sostituirsi ad essa e possono essere:
- sia di natura personale come, ad esempio, la collocazione in una casa lavoro, la libertà vigilata, il divieto di soggiorno, ecc..
- sia di natura patrimoniale come, ad esempio, la cauzione di buona condotta, la confisca.
La riserva di legge prevista dalla norma ha come scopo quello di evitare l'uso abusivo di tali strumenti da parte dello Stato.