BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI
I BENI PUBBLICI
BENI PUBBLICI
Si chiamano beni pubblici i beni che appartengono agli enti pubblici.
Tali beni possono essere distinti in:
- beni demaniali;
- beni patrimoniali.
BENI DEMANIALI
I beni demaniali, detti anche beni del demanio pubblico, sono beni destinati:
- all'uso diretto da parte dei cittadini;
- alla difesa della nazione.
Per questo, tali beni sono:
- inalienabili, cioè non possono essere venduti dall'ente pubblico;
- non usucapibili, cioè non possono essere acquisiti per usucapione. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà in caso di possesso continuato e protratto per un certo lasso di tempo stabilito dalla legge.
L'art.822 del Codice civile elenca i beni demaniali. Essi sono:
- il lido del mare;
- la spiaggia;
- le rade;
- i porti;
- i fiumi;
- i torrenti;
- i laghi;
- le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
- le opere destinate alla difesa nazionale.
Vi sono poi una serie di beni che fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato. Essi sono:
- strade;
- autostrade;
- strade ferrate;
- aerodromi;
- acquedotti;
- immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
- raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
- altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Sono considerati facenti parte del demanio pubblico anche i beni sopra visti se appartengono alle Province o ai Comuni, oltre ai cimiteri e ai mercati comunali (art.824 Codice civile).
Su questi beni, anche se inalienabili e non usucapibili, i privati possono acquistare dei diritti.
Esempio: chi ha in concessione una spiaggia può sfruttarla economicamente gestendo uno stabilimento balneare.
BENI PATRIMONIALI
Rientrano tra i beni patrimoniali tutti i beni appartenenti ad un ente pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici non territoriali) che non sono beni demaniali (art.826 Codice civile). Quindi questi beni sono definiti per esclusione.
I beni patrimoniali si dividono in beni del:
- patrimonio indisponibile;
- patrimonio disponibile.
Il patrimonio indisponibile è dato da beni che mirano a raggiungere dei fini pubblici o sono destinati a pubblici servizi.
Il patrimonio disponibile è costituito dai beni che permettono all'ente a cui appartengono di conseguire un reddito.
PATRIMONIO INDISPONIBILE
Il patrimonio indisponibile (art.826 Codice civile) dello Stato è formato da:
- foreste che costituiscono il demanio forestale;
- miniere, cave e torbiere;
- cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo;
- beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica;
- caserme, armamenti, aeromobili militari e navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro appartenenza:
- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi;
- gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione finché questa dura. Sono alienabili solamente nei modi stabiliti dalla legge: per questa ragione si dice che essi sono colpiti da inalienabilità relativa.
PATRIMONIO DISPONIBILE
I beni del patrimonio disponibile servono a dare agli enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni) un reddito.
Tale patrimonio comprende:
- case date in locazione;
- boschi e terreni dati in affitto;
- capitali fruttiferi;
- valori, titoli e denaro.
Fanno parte del patrimonio disponibile anche i beni immobili vacanti.
Per i beni del patrimonio disponibile valgono le stesse regole previste per i beni privati: essi possono essere alienati e sono usucapibili.